Art. 4.
(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).

      1. All'articolo 600-quinquies del codice penale, le parole: «da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a sedici anni e con la multa da euro 40.000 a euro 400.000».